Gentili Clienti,

Le collaborazioni coordinate e continuative, di carattere amministrativo gestionale sono soggette alle seguenti norme che disciplinano il trattamento fiscale e previdenziale/contributivo dei relativi compensi:

  • Dal punto di vista tributario (IRPEF), i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo pari a 15.000 euro
  • Dal punto di vista previdenziale (INPS), la normativa prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS con esonero di contribuzione sotto la soglia complessiva annua di compensi pari a 5.000.

Di conseguenza i redditi sotto la soglia pari a 5.000 euro non sono fiscalmente rilevanti e non sono soggetti a contribuzione previdenziale, quindi, non si “cumulano” con altri redditi, di altra natura, percepiti dallo stesso collaboratore.

Per completezza di inquadramento, se tali compensi dovessero essere superiori alle varie soglie di esenzione, essi:

  • dal punto di vista fiscale, per la parte eccedente si cumulano con gli altri redditi sia ai fini delle aliquote applicabili, sia per il calcolo delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • dal punto di vista previdenziale, per la parte eccedent si cumulano agli altri redditi soggetti alla Gestione separata INPS ai fini del calcolo

 

Cordali saluti

STUDIO DINU