Gentili Clienti,

Il CCNL dei lavoratori dello sport, siglato il 12 gennaio 2024, introduce nuove disposizioni per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), stabilendo che i minimi contrattuali previsti per i lavoratori dipendenti siano maggiorati del 25% per compensare straordinari, ferie e altre voci tipiche del lavoro subordinato.

Applicazione del CCNL: è obbligatorio per tutti?

No, il CCNL non ha efficacia automatica per tutti i rapporti di lavoro, ma può essere obbligatorio nei seguenti casi:

  • Il datore di lavoro è iscritto all’associazione di categoria stipulante (Confederazione dello Sport – Confcommercio);
  • Il contratto individuale recepisce espressamente una o più clausole del CCNL;
  • Il datore di lavoro applica il CCNL a uno o più lavoratori, estendendolo poi a tutti i dipendenti e collaboratori co.co.co.

CCNL come riferimento per la giusta retribuzione

Anche se non obbligatorio, il CCNL può essere utilizzato come parametro di riferimento per valutare se la retribuzione pattuita sia adeguata e conforme al principio della giusta retribuzione (art. 36 Costituzione). Tuttavia, il lavoro autonomo, inclusi i co.co.co. sportivi e amministrativi, non è soggetto a un minimo contrattuale obbligatorio, a meno che il datore di lavoro rientri in specifiche categorie (es. Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali o partecipanti a bandi pubblici).

Attenzione ai compensi troppo elevati
Il CCNL è un riferimento non solo per i minimi retributivi, ma anche per i massimi:

  • Se un compenso supera del 40% il minimo stabilito dal CCNL, potrebbe configurarsi una distribuzione indiretta di utili, con possibili conseguenze fiscali e amministrative.
  • Per retribuzioni superiori ai limiti, gli enti sportivi devono giustificare la necessità di acquisire specifiche competenze professionali.