Gentili Clienti,

Il D.Lgs. 36/2021 prevedeva già l’introduzione di specifiche disposizioni a tutela della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società ed associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori e la lotta a ogni tipo di abuso e violenza, nonché la protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Il D.Lgs. 39/2014 obbliga il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di mansioni che comportano contatti diretti e regolari con minori a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

All’epoca in cui era stata emanata questa normativa il CONI ed il Ministero di Giustizia avevano precisato che il certificato avrebbe dovuto essere richiesto solo in caso di stipula di contratti di lavoro e solo in caso di nuovi contratti, ma dato che i compensi sportivi non erano considerati redditi di lavoro, ma redditi diversi ai fini fiscali, la norma aveva finito per trovare applicazione.

La Riforma dello Sport introduce la previsione di instaurare dei veri e propri rapporti di lavoro, siano essi subordinati oppure autonomi, quindi le indicazioni relative alle esenzioni relative al certificato sono decadute dal 1.07.2023, salvo nuove precisazioni al momento non previste.

Dal 1.07/2023, le ASD e SSD che hanno come iscritti minori, dovranno:

  • richiedere ai collaboratori sportivi (co.co.co. o autonomi con partita iva) il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25-bis D.P.R. 313/2002.
  • Designare un “Responsabile della tutela dei minori” preposto alla prevenzione ed al contrasto di ogni tipo di abuso e violenza, nonché alla protezione dell’integrità fisica e morale dei minori sportivi.

Rammentiamo che la sanzione in capo al legale rappresentante per l’impiego di lavoratori senza la presentazione del certificato varia da 10.000 a 15.000 euro, oltre alle sanzioni penali ex art. 40 c.p. in caso di reato commesso dal collaboratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Le ASD/SSD dovranno inoltre predisporre, modelli organizzativi e codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione di qualsiasi violenza o discriminazione sui minori, sulla base di apposite linee guida dettate dal proprio Ente Affiliante (Federazioni Sportive, ecc.).

Si ricorda che, per gli illeciti derivanti da reati commessi vs minori recati dai propri Dirigenti o dai Collaboratori saranno questi ultimi a subite la responsabilità penale ma, allo stesso modo, l’ASD/SSD sarà ritenuta corresponsabile dell’illecito amministrativo dipendente da quel reato.

Cordiali saluti