Gentili Clienti,
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. In particolare, si tratta:
- di imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e di lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Ai fini dell’applicazione della normativa è irrilevante la distinzione tra appalto e subappalto, è sufficiente la condizione di partecipazione alla fase produttiva del cantiere per ricadere nell’obbligo della patente a punti. Ai fini di una corretta presentazione della domanda va ricordato che sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea.
I crediti della patente a punti
La patente a punti per i cantieri edili è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente rispetto a quelli iniziali sarà possibile solo ad attivazione della piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dall’ Ispettorato del lavoro, unitamente alle modalità operative da seguire.
In particolare, è stabilito che:
- in base alla storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024
- in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per
- per attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti
Soggetti esclusi
Per espressa previsione normativa sono esclusi dalla patente a punti:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Requisiti
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Contenuti informativi della patente a punti
La patente a punti contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Modalità di presentazione della domanda
Il portale per effettuare la richiesta è il seguente: https://servizi.ispettorato.gov.it/. Bisogna accedere con SPID o Carta nazionale dei Servizi.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello che si allega, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2014 non sarà dunque più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente:
- il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente, anche per la compilazione sul portale, sono oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. In particolare,
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
- gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Revoca della patente a punti
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato del Lavoro previo accertamento dell’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente a seguito di controllo d’ufficio, a campione, o in occasione di accessi ispettivi.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Commenti recenti